Il credito scolastico
Il credito scolastico è assegnato nel triennio (classi 3e – 4e – 5e) in base alla media dei voti conseguiti dall’alunno allo scrutinio finale. Costituisce la base di calcolo del voto dell’esame finale. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella sotto riportata, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative.
Il massimo ottenibile è di 12 punti in terza, 13 in quarta e 15 in quinta (per un totale massimo di 40):
Media dei voti
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CREDITO SCOLASTICO (punti)
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I anno
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II anno
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III anno
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M < 6
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-
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-
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7-8
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M = 6
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7-8
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8-9
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9-10
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6 < M = 7
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8-9
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9-10
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10-11
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7 < M = 8
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9-10
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10-11
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11-12
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8 < M = 9
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10-11
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11-12
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13-14
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9 < M = 10
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11-12
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12-13
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14-15
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Il credito dell’alunno la cui valutazione viene sospesa a giugno (per i debiti formativi) sarà assegnato nello scrutinio di settembre. Onde creare una differenza dagli alunni promossi a giugno che stimoli a un impegno maggiore durante l’anno, il credito in questo caso resterà comunque alla base della rispettiva banda.
Il debito formativo
In base al decreto minist. n.80 del 3.10.07, ha stabilito che il recupero dei debiti formativi avvenga “entro la conclusione dell’anno scolastico in cui questi sono stati contratti affinché, oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell’offerta formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno dell’indirizzo seguito”.
Più semplicemente, l’alunno che allo scrutinio di giugno presentasse valutazioni insufficienti in una o più discipline, ma non in forma così grave o estesa da portare alla non promozione, vedrà il proprio giudizio sospeso fino alla verifica (normalmente nei primi giorni di settembre) del recupero del debito e al relativo scrutinio.
L’Istituto è tenuto a organizzare – compatibilmente con le risorse disponibili – interventi didattico-educativi di recupero sia dopo gli scrutini del primo quadrimestre sia dopo gli scrutini di giugno.
“Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.
Sia per i corsi “invernali”, sia per quelli “estivi”, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche”.